È la clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto a scadenza. I contratti RCA emessi in assenza di tale clausola non prevedono a meno di eccezioni espressamente definite nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la concessione dei 15 giorni di mora successivi alla scadenza della polizza. In tal caso, pertanto, il veicolo non sarà coperto da assicurazione a partire dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della polizza come riportato nel certificato e contrassegno.
Voci correlate
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Polizza