Reclami

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I nostri operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Al di fuori di questi orari, se non puoi attendere che i nostri assistenti tornino disponibili, puoi:

  • cliccare sul banner CHAT e parlare con il nostro assistente digitale;
  • visitare le pagine del nostro sito in cui puoi trovare tutte le informazioni principali per le tue necessità.

Ti ricordiamo che un reclamo non è una richiesta di assistenza.

Per reclamo si intende invece una dichiarazione di insoddisfazione presentata per iscritto nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo: non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Pertanto, qualora non avessi ricevuto il servizio di cui hai bisogno tramite gli appositi canali di contatto, puoi inviarci una e-mail alla casella reclami@quixa.it. In questo caso ti forniremo un riscontro entro 45 giorni.

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Ricordati di indicare nella tua e-mail il numero di polizza, di preventivo o di sinistro a cui fai riferimento ed un recapito telefonico al quale possiamo eventualmente contattarti.

Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all’IVASS Servizio Tutela del Consumatore. Il reclamo deve essere inviato all’Autorità, in Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, o trasmesso ai fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353, oppure via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro.

Quale condizione di procedibilità dell‘eventuale successiva azione giudiziale il reclamante può inoltre:

per le controversie inerenti il contratto, promuovere un procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

Per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a €50.000, avviare il procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162.

Infine, per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000, è possibile accedere alla procedura di conciliazione paritetica.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante accesso a questo sito internet.



Documentazione

Rendiconto sull’attività di gestione dei Reclami di QUIXA Assicurazioni S.p.A.