Il concorso di colpa in un incidente stradale

Il concorso di colpa riguarda la reciproca o multipla responsabilità in un incidente stradale: scopri in questo articolo le casistiche e quello che c'è da sapere.

In molti incidenti stradali la responsabilità non è di un solo conducente, ma esiste una partecipazione di colpa da parte degli altri guidatori coinvolti. Questa situazione configura il concorso di colpa, una condizione che suddivide il torto fra i vari soggetti.

Il riconoscimento del concorso di colpa può comportare una serie di conseguenze penali, civili e assicurative, a seconda se il sinistro abbia causato solo danni materiali oppure anche dei feriti. Ad ogni modo, come vedremo, è essenziale rispettare sempre le norme del Codice della Strada per evitare spiacevoli e inaspettate conseguenze.

Il significato del concorso di colpa

Ogni volta che avviene un incidente stradale è fondamentale accertare le responsabilità del sinistro, una procedura generalmente affidata agli organi di Polizia che effettuano tutti i rilevamenti del caso. L’operazione serve per varie finalità, ad esempio per stabilire le colpe ai fini assicurativi, fornire prove per eventuali procedimenti penali e altre occorrenze giuridiche.

In alcuni episodi la responsabilità è riconducibile ad un unico soggetto, ovvero la persona che di fatto provoca l’incidente, mentre in altri casi può essere di varie parti in causa. Tale situazione viene indicata come concorso di colpa, da non confondere con la presunzione di responsabilità che occorre quando non è possibile accertare le colpe e le cause del sinistro. In questa fase la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità spetta alle autorità, ai liquidatori e ai giudici.

Incidente con concorso di colpa: cosa dice la normativa

In Italia la normativa di riferimento per gli incidenti stradali è l’articolo n. 2054 del Codice Civile, il quale sancisce che in presenza di una collisione tra due veicoli tutti i conducenti sono egualmente responsabili fino a prova contraria. In pratica, in caso di sinistro bisogna dimostrare la propria innocenza, altrimenti vale il principio della presunta corresponsabilità.

Ciò significa che è necessario fornire prove concrete sulla propria assenza di colpe, rendendo evidente come il proprio comportamento non abbia in nessun modo causato l’incidente. Questo approccio è valido per qualsiasi tipo di scontro e urto tra due o più mezzi, sebbene la legge preveda una serie di opzioni diverse in base ad ogni caso.

I tipi di concorso di colpa previsti dalla legge

Il quadro normativo prevede due tipi di concorso di colpa:

  • paritario
  • effettivo

Il concorso di colpa paritario si verifica quando la responsabilità dell’incidente stradale è egualitaria, ovvero viene suddivisa in parti uguali fra tutti i soggetti coinvolti. Questa decisione può essere prese per due motivi:

  • quando non è possibile definire con chiarezza le colpe dell’incidente;
  • quando ogni conducente è responsabile al 50%.

Se i soggetti incaricati non sono in grado di ricostruire la dinamica del sinistro stradale, oppure anche dopo accertamenti le responsabilità rimangono incerte, l’esito può essere un concorso di colpa paritario al 50% per ogni guidatore. Lo stesso può avvenire qualora la colpa sia effettivamente da suddividere in misura uguale (per esempio quando entrambi i conducenti eseguono una manovra errata), una scelta che può anche essere il frutto di un accordo tra le controparti.

Il concorso di colpa effettivo, invece, prevede che un soggetto sia maggiormente responsabile rispetto ad un altro, secondo una ripartizione che ad esempio può essere del 60 e 40% oppure dell’80 e del 20%. In questo caso, si suddivide la colpa in base al grado di contribuzione che il proprio comportamento ha apportato al sinistro stradale.

Concorso di colpa del danneggiato: di cosa si tratta

Ovviamente il concorso di colpa si presta a diverse interpretazioni e in alcune occasioni è davvero difficile risalire al reale “colpevole” di un incidente stradale. Per questo motivo spesso si tende a stringere un accordo, soprattutto per sinistri in assenza di feriti con entrambi i veicoli danneggiati per un valore economico contenuto.

In alcuni casi però, anche quando viene riconosciuta la colpa integrale di uno dei guidatori, l’altro conducente potrebbe comunque essere accusato di comportamento colposo. Naturalmente è necessario provarlo davanti a un giudice, attraverso dei testimoni, oppure fornendo delle prove concrete ai danni della controparte.

Per fare un esempio: in un incidente in cui la responsabilità viene assegnata interamente a un conducente, se si scopre che l’altro guidatore non stava comunque rispettando il Codice della Strada, il giudice può ridurre l’importo del risarcimento in RC oppure annullarlo in base alla gravità del comportamento del danneggiato.

Come funzionano i risarcimenti in caso di concorso di colpa

L’aspetto principale per cui è importante definire il concorso di colpa riguarda il rimborso dei danni, per stabilire quale sia la quota di risarcimento che ognuna delle controparti è chiamata a versare all’altra. Con una responsabilità totale al 100% sarà il colpevole del sinistro a risarcire tutti i danneggiati, attraverso l’intervento della compagnia assicurativa.

Con un concorso di colpa paritario al 50%, invece, ogni soggetto coinvolto deve risarcire l’altro per la metà del danno subito. In presenza di un concorso di colpa effettivo il risarcimento viene calcolato secondo la quota di responsabilità, ad esempio con una colpa al 30% bisognerà rimborsare il 30% del danno subito dall’altro guidatore.

I risarcimenti vengono gestiti tramite le rispettive assicurazioni, inoltre per gli incidenti in cui sono rimasti coinvolti appena due veicoli è possibile applicare il risarcimento diretto. Si tratta di una procedura che consente di velocizzare e agevolare la liquidazione dei danni del sinistro, valida per tutte le assicurazioni aderenti alla Convenzione CARD.

Come funziona il concorso di colpa con feriti

Il concorso di colpa penale si configura qualora nell’incidente siano rimasti coinvolti dei feriti, una situazione che prevede l’apertura di un secondo procedimento di natura penale oltre a quello civile. In questo caso si possono delineare diverse opzioni, dalle sanzioni previste per le lesioni personali fino a quelle per omicidio colposo in caso di decesso di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro.

Inoltre, è possibile incappare in un procedimento penale qualora il ferito riporti lesioni e una prognosi superiore ai 40 giorni, condizione che fa scattare la revoca della patente fino a 5 anni e la reclusione fino a 3 anni. In più esistono le aggravanti per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, oltre alle nuove misure per l’omicidio stradale con la reclusione da 2 a 7 anni.

Il concorso di colpa negli incidenti con feriti rappresenta ancora oggi un punto nevralgico, in quanto non sempre è chiaro quando si azioni il sistema delle co-partecipazioni della responsabilità ai fini penali. Ad ogni modo, i giudici tendono ad applicare la riduzione della pena in caso di concorso di colpa con feriti in un incidente, diminuzione spesso negata per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe.

Concorso di colpa: cosa succede al premio assicurativo

Dal 2007, la Legge Bersani prevede che in caso di concorso di colpa paritario al 50% la polizza RCA non subisce nessun declassamento, quindi è possibile mantenere la stessa classe bonus/malus detenuta prima dell’incidente. Al contrario, quando il concorso di colpa è effettivo, perciò con una quota maggioritaria di uno dei conducenti, la compagnia può attivare l’opzione malus e aumentare fino a due classi di merito.

In questo caso il guidatore con una responsabilità inferiore al 50% non subirà l’incremento della classe e del premio, mentre il conducente con una colpa superiore al 50% potrà ricevere la maggiorazione dell’assicurazione. Ad ogni modo, dopo l’attestazione delle responsabilità reciproche, le compagnie intervengono per erogare i risarcimenti dovuti, nei limiti dei massimali e delle restrizioni previste dalla polizza RCA.

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