Conciliazione paritetica

Cos'è, come e quando attivarla

Da oggi per risolvere le tue controversie in ambito di sinistri stradali potrai avvalerti, se lo riterrai opportuno e ne ricorreranno i presupposti, della procedura di conciliazione paritetica, frutto del nuovo accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e le principali Associazioni dei Consumatori.

Rivolgendoti ad una delle Associazioni aderenti all’accordo, potrai risolvere in maniera più rapida ed economica le controversie in materia di RC Auto con la Compagnia, senza ricorrere alle vie legali e giudiziali.

La procedura che non comporta alcun costo per il consumatore, ad eccezione dell’eventuale iscrizione all’associazione a cui sia stato conferito il mandato, può essere attivata per controversie relative a tutti i sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15000.

Chi può attivare la procedura

Tutti i consumatori danneggiati da un sinistro RC Auto (assicurati, contraenti, intestatari al PRA, conducenti, terzi trasportati e terzi danneggiati), purché non si siano già avvalsi di un procuratore (es. avvocato, consulente di infortunistica stradale) a rappresentarli presso la Compagnia o di cessionari del credito.

Quando si attiva

Potrai attivare la conciliazione qualora:

  • sia stata presentata una richiesta di risarcimento all’Impresa rimasta priva di risposta nei termini previsti dalla legge, di seguito riportati:
    • per il danno materiale al veicolo ed alle cose: 30 giorni se il modulo CAI è sottoscritto da entrambi i conducenti/assicurati; 60 giorni se il modulo CAI non è sottoscritto da entrambi i conducenti/assicurati, o in caso di danni a beni diversi;
    • per il danno alla persona: 90 giorni dalla presentazione della documentazione medica da cui risulti la guarigione delle lesioni;
  • sia stata negata l’offerta di risarcimento da parte dell’impresa;
  • non si sia accettata, se non a titolo di acconto, l’offerta di risarcimento formulata dall’impresa.

Come si attiva

Per accedere alla procedura di conciliazione, è sufficiente inviare ad una delle associazioni dei consumatori aderenti, una richiesta di conciliazione comprensiva di mandato a transigere, compilando il seguente Modulo che trovi anche nella sezione Modulistica e nei siti delle Associazioni dei Consumatori, allegando copia della documentazione in tuo possesso (richiesta di risarcimento, modulo CAI, eventuali documenti prodotti a sostegno delle richieste, eventuale risposta dell’impresa etc.).

Come funziona

Una volta ricevuta la domanda di conciliazione, l’Associazione dei Consumatori, se riterrà fondata la richiesta di conciliazione, prenderà contatti con la Compagnia di assicurazione coinvolta. Verrà istituita una commissione apposita composta da un rappresentante dell’impresa e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori.

Tempistiche

La procedura di conciliazione ha una durata massima di 30 giorni:

  • in caso di esito positivo, il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo;
  • in caso negativo, viene redatto un verbale di mancato accordo, che verrà tempestivamente comunicato al consumatore