Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza. Per questo devono essere sottoposti a revisione periodica che accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza e il mantenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge.
Quando fare la revisione
La revisione va effettuata entro 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni per:
- autovetture e autocaravan;
- motoveicoli e ciclomotori;
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate;
- autoveicoli per trasporto promiscuo.
La revisione va effettuata ogni anno per:
- veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente;
- taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente;
- autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate;
- autoambulanze;
- autoveicoli destinati al trasporto di cose e rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- veicoli atipici (es. auto elettriche leggere).
Il termine per la prima revisione è dato dall’anno di prima immatricolazione e dal mese di rilascio della carta di circolazione.
Il termine per le revisioni successive è dato dal mese della precedente revisione.
- lo stato della carrozzeria (presenza di ammaccature gravi, corrosioni, etc.) compresi paraurti, parabrezza, specchietti retrovisori e cinture di sicurezza;
- l’impianto elettrico e il funzionamento del clacson e delle luci (anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizione, di direzione, di arresto e della targa);
- il funzionamento dei tergicristalli e lo stato del sistema lavavetri;
- la rumorosità e le emissioni inquinanti emesse dal tubo di scarico;
- l’efficienza del sistema frenante;
- lo stato di sterzo, assi, sospensioni, ruote e pneumatici;
- l’identificazione del veicolo attraverso targa e numero di telaio.