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Deducibilità contributi SSN
Non si può dedurre dalla dichiarazione dei redditi
Tra le voci di dettaglio di una polizza auto o moto quixa, è presente anche il Contributo Servizio Sanitario Nazionale (SSN), un importo da versare obbligatoriamente allo Stato a copertura delle spese mediche per i feriti e le vittime della strada.
Fino al 2014, la componente SSN dell’RC, al pari di molte voci per spese mediche, rappresentava un costo deducibile dal reddito complessivo, per la parte di contributi che superavano complessivamente l’importo di 40 €. Pertanto poteva essere inserito nel quadro “oneri e spese” del Modello Unico (o il Modello 730) e dedotto per fini Irperf, Ires o Irap.
Il decreto n. 102 del 2013, ora convertito in legge, ha introdotto una modifica sostanziale in tema di deduzione fiscale per l’SSN: a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, tale contributo non sarà più deducibile né ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche né ai fini IRAP, con effetti anche per imprese e professionisti. Infatti, anche le imprese e aziende che inseriscono tra le spese l’intero costo delle polizze dei veicoli, dovranno scorporare e non inserire il contributo.
In sintesi, per le dichiarazioni fiscali dal 2015 in avanti, non sarà più possibile inserire sul modello Unico o il 730 questa voce di spesa e dedurla fiscalmente.