Norme per il trasporto di bambini in auto

Norme per il trasporto e per i seggiolini auto

Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’art. 172 del Codice della Strada che prevede che i passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m siano agganciati ad un sistema di ritenuta omologato, adatto al loro peso e alla loro statura.

La normativa europea individua in tal senso 5 gruppi di dispositivi:

  • Gruppo 0 (navicella): per bambini da 0 a 10 kg (da 0 a 9 mesi circa) Lettini che permettono al neonato di viaggiare sdraiato;
  • Gruppo 0 + (ovetto): per bambini da 0 a 13 kg (da 0 a 15 mesi circa) Lettini analoghi ai precedenti con una maggior protezione alla testa e alle gambe;
  • Gruppo 1: per bambini da 9 a 18 kg (da 9 mesi fino 4-5 anni circa) Dispositivi che devono essere fissati all’auto attraverso la cintura di sicurezza. La cintura va fatta passare all’interno della struttura del seggiolino e deve essere ben tesa in maniera da impedire qualsiasi spostamento;
  • Gruppo 2: per bambini da 15 a 25 kg (da 4 a 6 anni circa) Cuscini dotati di braccioli e talvolta di un piccolo schienale. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l’aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell’auto che in questo modo passano nei punti corretti (sopra il bacino e sopra la spalla, invece che sopra il petto e il collo);
  • Gruppo 3: per bambini da 22 a 36 kg (da 6 fino 12 anni circa) Anche in questo caso si tratta di un seggiolino di rialzo, senza braccioli, che serve per aumentare l’altezza del bambino, affinché si possano usare le cinture di sicurezza.

Su quale sedile installare il seggiolino

I seggiolini possono essere posizionati sia sul sedile anteriore che su quello posteriore, nel rispetto di alcuni accorgimenti obbligatori:

  • Gruppo 0 e 0 +: è vietato per legge posizionarli sul sedile anteriore in presenza di airbag inseriti sul lato passeggero;
  • Gruppo 1, 2 e 3: la normativa attuale prevede che possano essere posizionati su qualsiasi sedile dell’auto. È opportuno però evitare di posizionarli sul sedile anteriore quando ci sono airbag inseriti.

La presenza di airbag frontali può costituire un serio pericolo per il bambino. Per questo, il seggiolino non va mai installato sul sedile anteriore di una macchina dotata di airbag sul lato passeggero, salvo precedente disattivazione.

Il posto più sicuro per il bambino è in ogni caso il sedile centrale posteriore poiché è il posto più protetto in caso di urto sia frontale che laterale. Se la vettura è provvista di airbag laterali è importante disattivarli quando si posiziona il seggiolino nel sedile posteriore.

Come si riconosce un seggiolino omologato

Il seggiolino regolare, ovvero conforme alla normativa europea, deve riportare un’etichetta con gli estremi dell’omologazione. I dispositivi più recenti sono contrassegnati dalla sigla ECE R44-03. Per legge, sono gli unici che possono essere venduti nei negozi. Se già in possesso, possono essere usati anche dispositivi precedenti, contrassegnati dalle sigle ECE R44 o EC R44-02. Ecco come leggere il contrassegno di omologazione:

  • ECE R44: è la normativa di omologazione;
  • Universal: indica che il seggiolino è compatibile con qualsiasi automobile;
  • 0-18 kg: indica la categoria di peso del bambino, per il quale il seggiolino è stato progettato;
  • E1: indica il marchio internazionale di omologazione e il paese che ha rilasciato l’omologazione (1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 11 Gran Bretagna, etc.);
  • 02. 30 10 27: serie di numeri. La prima coppia di numeri indica la versione della normativa. In particolar modo, lo 02 indica che il seggiolino è omologato secondo la normativa precedente; 03 indica che il seggiolino è omologato in base alla normativa più recente e quindi risponde a standard di sicurezza superiori. La seconda serie di numeri (30 10 27) rappresenta il numero progressivo di produzione.).

È consigliabile acquistare sempre seggiolini nuovi, mai di seconda mano, e utilizzare seggiolini di altri solo se si è sicuri dell’uso che ne è stato fatto in precedenza.

Sanzioni

Il mancato uso dei dispositivi obbligatori di ritenuta dei bambini comporta per il conducente del veicolo una multa da 70 a 285 euro e la perdita di 5 punti della patente. Se sul veicolo è presente, senza guidare, anche uno dei genitori del bambino, la multa viene data a costui anziché al conducente del veicolo.