La distinzione fondamentale tra un infortunio sul lavoro tradizionale e un infortunio in itinere risiede nel luogo e nel momento in cui si verificano.
L’infortunio sul lavoro accade nell’ambiente lavorativo o durante l’esecuzione delle mansioni, mentre l’infortunio in itinere si verifica al di fuori del contesto aziendale, ma in un momento strettamente legato all’attività lavorativa.
L’infortunio in itinere si configura, pertanto, come una particolare estensione della tutela INAIL che il legislatore ha introdotto con l’art. 12 del D.LGS. 38/2000.
Si verifica durante il tragitto che il lavoratore compie per motivi di lavoro, ad esempio per recarsi al lavoro, tornare a casa, spostarsi tra diverse sedi di lavoro o svolgere commissioni lavorative, ed è coperto dall’INAIL a determinate condizioni.
Infatti, affinché sia riconosciuto, devono essere rispettati alcuni criteri fondamentali:
● Occasione di lavoro: l’infortunio deve avvenire durante un percorso compiuto per motivi di lavoro, come il tragitto casa-lavoro, il percorso tra diverse sedi di lavoro o lo svolgimento di commissioni lavorative.
● Tragitto normale: l’infortunio deve avvenire lungo il percorso più breve e diretto tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione. Deviazioni o interruzioni del percorso sono ammesse solo in caso di forza maggiore (ad esempio, blocchi stradali, incidenti, lavori in corso).
● Nesso causale: deve esserci un nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infortunio. In altre parole, l’infortunio deve essere avvenuto a causa del tragitto compiuto per motivi di lavoro.
In caso di infortunio in itinere, il lavoratore deve seguire la stessa procedura prevista per gli infortuni sul lavoro, inclusa la segnalazione al datore di lavoro e la certificazione medica.
Ma andiamo a verificare, nello specifico, casi particolari di infortunio in itinere:
Casi specifici di infortunio in itinere
Rientrano nella definizione di infortunio in itinere i seguenti casi:
● Tragitto casa-lavoro (andata e ritorno): il percorso abituale tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro.
● Tragitto luogo di lavoro-mensa (andata e ritorno): il percorso per raggiungere la mensa aziendale o un luogo di ristoro convenzionato, in mancanza di una mensa interna all’azienda.
● Tragitto tra diverse sedi di lavoro: il percorso tra diverse sedi in cui il lavoratore è chiamato a prestare servizio.
● Commissioni di lavoro: il percorso per svolgere commissioni o incarichi specifici affidati dal datore di lavoro.
Quali mezzi di trasporto sono riconosciuti per l’infortunio in itinere?
La giurisprudenza ha ampliato il riconoscimento dell’infortunio in itinere, includendo:
● Mezzi privati: auto, moto, ecc…: l’uso del mezzo privato per gli spostamenti casa-lavoro è riconosciuto ai fini dell’infortunio in itinere solo se necessario.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la necessità sussiste nei seguenti casi:
● Assenza totale di mezzi pubblici.
● Mezzi pubblici esistenti, ma incompatibili con gli orari di lavoro.
● Mezzi pubblici in condizioni di disagio eccessivo.
● Spostamenti a piedi.
● Mezzi pubblici.
Tra l’altro, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa – con l’ordinanza n. 28429 del 5 novembre 2024 – chiarendo un aspetto importante relativo agli infortuni in itinere, ovvero quelli che si verificano durante il tragitto per motivi di lavoro.
La Corte ha stabilito che rientra nella casistica degli infortuni in itinere anche l’incidente occorso al dipendente che, durante l’orario di lavoro, effettua spostamenti per conto dell’azienda, anche se utilizza un mezzo di trasporto proprio.
Questa precisazione è rilevante perché amplia la tutela assicurativa del lavoratore, che in questo modo viene protetto anche quando utilizza mezzi propri per svolgere attività lavorative, e sgombra il campo dai tanti dubbi e pronunce che, negli anni, si sono susseguite in merito a tale questione.
Questa sentenza della Cassazione, infatti, consolida il principio che l’infortunio in itinere non è legato solo al tragitto casa-lavoro, ma comprende tutti gli spostamenti effettuati dal lavoratore per motivi di lavoro, anche quando utilizza mezzi propri.
Indennità INAIL: pagamenti e prestazioni
Dal punto di vista dell’indennizzo, l’infortunio in itinere è tutelato dall’INAIL allo stesso modo di un normale infortunio sul lavoro risarcendo, pertanto, le spese mediche, i danni patrimoniali temporanei, i danni patrimoniali permanenti e i danni non patrimoniali quando dovuti.
L’indennità giornaliera per inabilità temporanea, pertanto, è garantita – anche in questo caso – dal premio assicurativo versato dal datore di lavoro all’INAIL, che copre:
● il trattamento retributivo durante l’assenza per infortunio.
● le spese sanitarie (cure, diagnosi, protesi).
Pagamenti durante l’inabilità temporanea
● 1° giorno (infortunio): retribuzione completa a carico del datore di lavoro.
● 2° e 3° giorno: 60% della retribuzione a carico del datore di lavoro (salvo condizioni più favorevoli nel contratto collettivo).
● Dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera a carico dell’INAIL.
● Dal 91° giorno fino alla guarigione: 75% della retribuzione media giornaliera a carico dell’INAIL.
Prestazioni INAIL per invalidità permanente
Se l’infortunio causa una menomazione permanente (6-100%), l’INAIL eroga prestazioni secondo la “Tabella delle menomazioni” (d.lgs. 38/2000).
Prestazioni in caso di decesso del lavoratore
L’INAIL eroga ai familiari una rendita o un beneficio una tantum, accollandosi le spese funebri.
Per ottenere l’indennizzo INAIL in caso di infortunio in itinere, non è necessario dimostrare che l’incidente sia dovuto a responsabilità di altre persone.
Tuttavia, se l’infortunio è causato da terzi (ad esempio, un incidente stradale causato da un altro automobilista), il lavoratore infortunato ha il diritto di essere risarcito anche dalla compagnia assicurativa del responsabile. (c.d. danno residuale).
In caso di incidente stradale durante il tragitto lavorativo, quindi, il lavoratore è coperto dall’assicurazione INAIL, indipendentemente dalla responsabilità dell’incidente.
L’indennizzo INAIL copre il danno biologico, ovvero le lesioni all’integrità fisica e psichica, e varia in base alla percentuale di invalidità accertata.
In questi casi, quindi, è importante distinguere due aspetti:
● Indennizzo INAIL: l’INAIL interviene a prescindere dalla responsabilità di terzi, garantendo al lavoratore le prestazioni previste dalla legge.
● Risarcimento del danno da parte di terzi: se l’infortunio è causato da terzi, il lavoratore può richiedere il risarcimento dei danni (sia patrimoniali che non patrimoniali) al responsabile civile. Questo risarcimento può essere superiore all’indennizzo INAIL, in quanto comprende anche voci di danno non coperte da quest’ultimo (ad esempio, il danno morale o il danno biologico nella sua interezza).
Eccezioni per l’ottenimento dell’indennità INAIL
È bene sottolineare, comunque, che, sebbene il risarcimento per infortunio in itinere sia generalmente previsto, esistono delle eccezioni.
L’INAIL, infatti, può negare il risarcimento in caso di:
● Comportamento gravemente imprudente del lavoratore.
● Uso di mezzo privato in condizioni irregolari:
● Guida con patente sospesa, ritirata o mai conseguita.
● Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di psicofarmaci.
● Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (salvo uso terapeutico).
Come abbiamo visto, la normativa e la giurisprudenza, nel corso degli anni, hanno delineato un quadro che mira a garantire una protezione adeguata al lavoratore in caso di infortunio in itinere, pur ponendo dei limiti per evitare abusi.
La distinzione tra responsabilità del lavoratore e responsabilità di terzi, così come la valutazione della necessità dell’uso del mezzo privato, sono elementi fondamentali per determinare l’entità e la modalità del risarcimento.
Appare evidente, pertanto, che l’infortunio in itinere richiede una valutazione attenta delle circostanze, una corretta applicazione delle norme e una conoscenza approfondita dei diritti e dei doveri del lavoratore e del datore di lavoro.
La tutela del lavoratore passa attraverso una corretta informazione e una procedura di denuncia e richiesta di risarcimento ben definita, che garantisca il giusto supporto economico e sanitario in un momento di difficoltà.