
La patente è il documento obbligatorio che consente di poter guidare un veicolo a motore sulle strade pubbliche.
Viene rilasciata dal Dipartimento trasporti terrestri (Dtt, ex Motorizzazione Civile) dopo il superamento di una visita medica che attesti l'idoneità psicofisica alla guida e di 2 esami, uno teorico e uno pratico.
Per i ciclomotori, a patto di non avere già una patente di categoria superiore, è necessario invece il possesso del patentino (Am). Lo si prende dai 14 anni d'età, frequentando un corso gratuito di 20 ore a scuola, o uno a pagamento di 12 ore presso un'autoscuola. È riconosciuto anche in alcuni paesi europei, ma con specifiche limitazioni imposte dai singoli stati.
L'esame della patente
L'articolo 119 del Codice della Strada stabilisce quali categorie sanitarie sono abilitate ad effettuare le visite di idoneità alla guida:
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I medici dipendenti delle ASL e i medici di base del distretto sanitario
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I medici appartenenti ai ruoli del Ministero della Salute
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Gli ispettori medici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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I medici appartenenti al ruolo sanitario della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie dello Stato
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I medici militari in servizio permanente effettivo
Per i mutilati l'idoneità alla guida può essere concessa esclusivamente da commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali dei capoluoghi di provincia. Diverso il caso degli affetti da diabete, che invece debbono rivolgersi a uno specialista in diabetologia che esercita presso l'azienda sanitaria locale di competenza.
Il certificato medico di idoneità deve essere rilasciato da non più di 6 mesi e va presentato in bollo e accompagnato da una fototessera.
- A1. Abilita alla guida di moto fino a 125cc e potenza massima di 11 KW. Si può prendere dai 16 anni con un esame teorico e pratico (con moto da almeno 75cc). Il trasporto del passeggero è vietato fino al raggiungimento della maggiore età per motivi di responsabilità civile. È riconosciuta all'estero.
- A2. Abilita alla guida di moto con potenza massima pari a 25 KW (34 CV) e con rapporto peso/potenza non superiore a 0,16 KW/Kg. Si può prendere dai 18 anni, anche solo ripetendo l'esame pratico se si è già in possesso della A1. La prescrizione per il motociclo con cui fare l'esame prevede in questo caso una cilindrata di almeno 120cc e la capacità di sviluppare minimo 100 Km/h di velocità massima. Dopo due anni dal conseguimento diviene automaticamente di categoria A3. È riconosciuta all'estero.
- A3. Abilita alla guida di moto di qualunque cilindrata e potenza. Si consegue automaticamente dai 20 anni d'età dopo due anni di possesso della A2. Altrimenti si può prendere direttamente dai 21 anni (senza l'apprendistato con la A2) sostenendo l'esame con una moto da almeno 35 KW (48 CV). Per guidare all'estero è valida se conseguita prima dell'1/1/86 o dopo il 26/4/88. Se conseguita fra l'1/1/86 e il 25/4/88 è invece necessario sostenere un esame pratico.
- B. È la patente che abilita alla guida dell'auto. Se si è precedentemente posseduta la A, il campo relativo a questa categoria sarà vuoto o ne riporterà il numero e la data, proprio a indicare la possibilità di guidare la moto. In mancanza di una precedente patente A, si fa riferimento alla data di conseguimento della B. Se presa prima dell'1/1/86 è valida per qualunque motociclo, sia in Italia che all'estero. Se conseguita fra l'1/1/86 e il 25/4/88 è valida per qualunque motociclo in Italia, ma per guidare all'estero è necessario sostenere un esame pratico. Se conseguita dopo il 26/4/88 (senza aver precedentemente avuto la A) è valida esclusivamente per guidare moto fino a 125cc e di potenza non superiore agli 11 KW. In quest'ultimo caso è riconosciuta anche da Austria, Belgio, Spagna e Francia (attenzione, le patenti B prese dall'1/1/07 in Francia non sono più riconosciute per la guida della moto). Il trasporto del passeggero è consentito.
Per ottenere la
patente A (quella necessaria per i motocicli) sono necessarie due prove di esame, una
teorica e una
pratica.
Attenzione al fatto che, se si sostiene la prova pratica con una moto o uno scooter con cambio automatico, la patente conseguita sarà valida solo per tale tipologia di moto, e non anche per quelle con cambio manuale o a pedale.
Per sostenere l'esame è possibile presentarsi da privatisti o rivolgersi a un'
Autoscuola.
I cittadini extracomunitari devono esibire anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità.
A chi ha fatto domanda e, in base alla visita medica, risulta in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è rilasciata una autorizzazione per esercitarsi alla guida su strade non trafficate, chiamata "foglio rosa". L'autorizzazione è valida 6 mesi e consente di esercitarsi solo ed esclusivamente sulla tipologia di veicoli per i quali è stata richiesta la patente.
Chi sostiene l'esame da
privatista, ossia senza appoggiarsi a una scuola guida, per prenotare la prova di teoria, deve produrre:
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Il modulo di iscrizione TT2112 debitamente compilato (lo si trova presso gli uffici della Motorizzazione).
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Le ricevute di versamento di 14,62 euro sul c/c postale n. 4028 e di 15,00 euro sul conto n. 9001, entrambi intestati a Dipartimento trasporti terrestri, Roma.
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2 fototessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
Superata la prova di teoria, per accedere alla prova pratica, è necessario effettuare un ulteriore versamento di 14,62 euro sul c/c postale n. 4028, intestato a Dipartimento trasporti terrestri, Roma, quale pagamento dell'imposta di bollo sulla patente.
Attenzione: gli importi dei bollettini e le modalità di pagamento sono differenti per le regioni a statuto speciale Sicilia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
È possibile sostenere gli esami in qualunque ufficio provinciale del Dtt, anche diverso da quello di residenza. È però obbligatorio sostenere entrambe le prove presso lo stesso ufficio.
La prova di teoria prevede test con 10 domande a risposta multipla: sono consentiti al massimo 4 errori.
L'esame di guida prevede generalmente due prove da sostenersi nell'arco della stessa giornata.
La prima è una prova di abilità da effettuarsi in area chiusa e prevede:
- Slalom
5 coni in gomma, o in materiale plastico, sono disposti in linea retta, alla distanza di 4 metri l'uno dall'altro. Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni e scostandosi da essi il meno possibile. - Otto
2 coni sono disposti alla distanza di 8 metri l'uno dall'altro. Intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 metri, sono disposti 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Il candidato dovrà descrivere un "otto", quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti. Questa prova si rivela di difficile eseguibilità o addirittura impossibile da sostenere con motocicli che abbiano un raggio di sterzo elevato. Occorre dunque scegliere oculatamente il veicolo con il quale presentarsi all'esame - Passaggio in corridoio stretto
Viene delimitato, con coni posti a 50 centimetri, un corridoio lungo 6 metri e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni più 30 centimetri. Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità. - Frenata
Al termine di un percorso rettilineo di 25 metri vengono disposti, alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare al percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai due coni. Altri 2 coni, sempre a 1 metro tra di loro, vengono disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo. Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 metri, deve passare in seconda marcia ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.
La seconda prova viene effettuata su strada e per questa il candidato deve mettere a disposizione dell'esaminatore un'auto con conducente per consentirgli di seguirlo.
Come fare per...
Tutto quello che devi sapere per "gestire" la tua patente.
La validità della patente A dipende dall'età del titolare e dura 10 anni fino ai 50 anni, 5 anni dopo i 50 anni e fino ai 70 anni, 3 anni dopo i 70 anni. In ogni caso la data di scadenza è riportata sul documento. Per procedere al rinnovo è necessario:
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Effettuare il versamento di 9,00 euro sul c/c postale n. 9001 intestato a Dipartimento trasporti terrestri, Roma.
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Richiedere una visita medica di idoneità presso uno dei centri abilitati, portando la ricevuta del versamento di 9 euro e una marca da bollo di 14,62 euro.
Una volta superata la visita, l'autorità sanitaria che ha effettuato l'esame invia la documentazione al Dtt, che successivamente provvede a spedire a domicilio un
tagliando adesivo riportante la nuova data di scadenza da apporre sulla patente di guida.
In attesa di ricevere il tagliando non è possibile guidare all'estero, ma solo in Italia avendo con sé l'attestazione del centro presso cui si è sostenuta la visita medica. Chi risiede in un paese straniero da più di 6 mesi, può rinnovare la patente rivolgendosi ai medici fiduciari di ambasciate e consolati italiani.
Chi cambia residenza deve obbligatoriamente aggiornare i dati sulla patente. Per farlo basta compilare l'apposito modulo presso gli uffici del Comune di residenza. Ricevuta la comunicazione dal Comune, il Dtt registrerà la variazione e invierà a domicilio un tagliando adesivo con i nuovi dati, da applicare sulla patente.
Entro 48 ore dallo smarrimento o dal furto bisogna presentare denuncia alla Polizia. Nella maggior parte dei casi la richiesta di duplicato può essere fatta direttamente presso gli uffici di pubblica sicurezza (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) nello stesso momento in cui si denuncia il furto, lo smarrimento o la distruzione della patente. Per avviare la pratica di duplicazione e ottenere un certificato provvisorio di guida, occorre presentarsi muniti di un documento di identità valido e 2 foto recenti formato tessera, una delle quali autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
Il permesso provvisorio di guida, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza presso cui si sporge denuncia, ha una validità di 90 giorni e serve per circolare esclusivamente in Italia, in attesa del ricevimento del duplicato della patente.
Entro 45 giorni dalla denuncia il duplicato viene recapitato per posta, con un costo di 7,80 euro da pagare direttamente al postino.
La patente eventualmente ritrovata dopo aver effettuato una denuncia per furto o smarrimento va distrutta.
In alcuni casi, ad esempio con patenti molto vecchie, non è possibile per l'autorità di pubblica sicurezza verificare per via telematica i dati necessari alla richiesta del duplicato. In questo caso occorre rivolgersi agli uffici del Dtt seguendo l'iter tradizionale e presentando quindi:
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L'apposito modulo di richiesta TT 2112 (disponibile presso gli uffici della Motorizzazione).
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La ricevuta di versamento di 9,00 euro sul c/c postale n. 9001, intestato a Dipartimento trasporti terrestri, Roma.
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2 foto recenti formato tessera, una delle quali autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica.
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Il permesso provvisorio di guida rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza presso cui è stata presentata la denuncia.
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Per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità (da esibire in visione).
Il Codice della Strada (art. 116 e 126), stabilisce varie sanzioni corrispondenti ai diversi casi di guida senza patente:
- Per chi guida senza aver conseguito la patente, o dopo che questa gli è stata revocata o non gli è stata rinnovata per mancanza dei requisiti: fino a un anno di reclusione e una multa da 2.257 a 9.032 euro. Il veicolo è colpito, inoltre, da fermo amministrativo per 3 mesi, con pagamento delle spese di custodia a carico del trasgressore. In caso di reiterazione della violazione, scatta la confisca amministrativa del veicolo.
- Per chi consente la guida del proprio veicolo a una persona che non abbia la patente: una multa da 389 a 1.559 euro.
- Per chi guida con patente scaduta: una multa da 148 a 594 euro e il ritiro della patente stessa.
- Per chi guida con una patente valida per un'altra tipologia di veicolo (es la moto con una patente B o l'auto con una patente A): multa da 150 a 599 euro, più la sospensione della patente da 1 a 6 mesi.
- Per chi, pur avendo la patente, guida senza avere con sé il documento: una multa da 35 a 143 euro. E' necessario, inoltre, presentarsi alle autorità che hanno rilevato l'infrazione, per dimostrare il possesso del documento.
A eccezione dell'ultimo caso, quello di chi guida senza avere con sé una patente comunque posseduta e valida, in tutti gli altri, nell'eventualità di un sinistro molto probabilmente l'assicurazione applicherà la clausola di opponibilità sul proprio assicurato, colpevole di aver causato l'incidente guidando in condizioni non in regola con il Codice della Strada. In altre parole, si rischia anche di dover pagare i danni di un eventuale incidente.
La patente a punti
La patente a punti è un particolare meccanismo sanzionatorio in vigore dal 30 giugno 2003, che mira a scoraggiare gli automobilisti dal commettere infrazioni stradali.
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Ad ogni conducente, al rilascio della patente, vengono assegnati 20 punti.
- Per ogni infrazione commessa il conducente perde dei punti (da 1 a 10 a seconda della gravità dell'infrazione). Viceversa, con una condotta di guida virtuosa o la frequentazione di appositi corsi 'di recupero', il conducente può aumentare il proprio saldo punti.
- Esauriti i 20 punti disponibili, il conducente deve ripetere gli esami della patente, sia quello di teoria che quello di guida. L'esame deve essere sostenuto entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Durante questo periodo è comunque possibile circolare.
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I punti vengono sottratti dalla patente in base a una tabella delle penalità, che assegna a ogni violazione del Codice della Strada un punteggio variabile da 1 a 10 in base alla gravità della violazione stessa
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Se si commettono più violazioni contemporaneamente, i punti detratti dalla patente sono dati dalla somma dei punteggi delle singole violazioni, sino a un massimo di 15 punti
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A partire dal 1° ottobre 2003, i neopatentati, per ogni violazione commessa, perdono il doppio dei punti per i primi 3 anni dal rilascio
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I punti persi sono indicati nel verbale di contestazione consegnato al conducente. La decurtazione viene formalizzata con una comunicazione ufficiale spedita a domicilio
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E' possibile recuperare i punti persi frequentando degli appositi corsi istituiti presso le Autoscuole o altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
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Il conducente che per 2 anni consecutivi non commette infrazioni che comportino la sottrazione di punti:
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torna automaticamente a 20 punti nel caso in cui ne abbia meno di 20
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ottiene due punti "omaggio" se ne ha almeno 20 (fino a un massimo di 30 punti).
Per verificare il saldo punti sulla patente di guida è possibile:
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Utilizzare il portale dell'automobilista messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti, registrandosi al sito e accedendo all'apposita sezione
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Telefonare al numero 848.782.782 (la telefonata è possibile solo da telefono fisso, al costo di una chiamata urbana)
Comunicare l'effettiva responsabilità dell'infrazione
Il proprietario di un veicolo a cui viene notificata una violazione senza identificazione del conducente, è tenuto a
comunicare i dati della persona responsabile dell'infrazione agli organi di polizia competenti. In caso di rifiuto non gli vengono sottratti punti dalla patente, ma è soggetto a una
sanzione di 263 euro. E' possibile giustificare la propria impossibilità a conoscere e quindi comunicare i dati del conducente solo sulla base di
motivazioni giustificate e documentate.
Il patentino per il ciclomotore (Am)
Per i minorenni è obbligatorio dal 1° luglio 2004. Può essere conseguito frequentando un corso organizzato dall'istituto scolastico presso cui il ragazzo studia. Diversamente ci si può rivolgere a un'autoscuola.
Il programma didattico prevede 20 ore di lezione nelle scuole e 12 nelle autoscuole. Nel primo caso si fanno 4 ore sulle norme di comportamento, 6 per segnaletica e altre norme di circolazione, 2 per l'educazione al rispetto della legge e 8 di educazione alla legalità. In autoscuola il corso non prevede le 8 ore di educazione alla legalità.
Dopo aver ottenuto l'attestato di frequenza del corso, è possibile sostenere l'esame per prendere il patentino.
Se l'esame non viene superato immediatamente è possibile ripeterlo altre volte entro un anno dal rilascio dell'attestato di frequenza del corso effettuato.
L'esame si articola su un questionario con domande e risposte multiple. Su 10 domande, il candidato in 30 minuti non dovrà commettere più di 4 errori, pena la bocciatura.
La prova può essere sostenuta presso la scuola che ha organizzato il corso o, nel caso non fosse possibile, presso un ufficio della Motorizzazione. In quest'ultimo caso bisogna presentare la seguente documentazione:
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Attestato di frequenza dell'apposito corso effettuato a scuola o in autoscuola.
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Versamento di 15,00 euro sul cc 9001 e due distinti versamenti di 14,62 euro sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione).
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Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada, attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria A.
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Copia del documento di identità, in corso di validità, del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, il quale firma la richiesta di ammissione all'esame.
N.B. Importi, bollettini e modalità di pagamento per Sicilia e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Per i maggiorenni il patentino è diventato obbligatorio (se non posseggono una patente di categoria superiore) il 1° luglio 2005, ma con modalità diverse per il conseguimento. Serve infatti una prova teorica per i ragazzi e per coloro che sono diventati maggiorenni dopo il 1° ottobre 2005, ma senza l'obbligo di fare il corso. Tale prova può essere effettuata presso un ufficio della Motorizzazione, un'autoscuola (se presentati da questa) o un istituto scolastico (se si è frequentato un corso, anche se non obbligatorio).
Presso un ufficio della motorizzazione si deve attivare la seguente procedura:
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Compilare il modello TT 2112 (in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione).
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Versamento di 15,00 euro sul cc 9001 e due distinti versamenti di 14,62 euro sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione).
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Certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada, attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria A.
Chi invece al 1° ottobre 2005 aveva già compiuto i 18 anni (e non ha una patente di categoria superiore) per guidare il ciclomotore non dovrà superare nessun esame, ma avrà l'obbligo di seguire un corso specifico presso un'autoscuola. Poi dovrà andare presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura che prevede la presentazione di:
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Attestato di frequenza del corso presso un'autoscuola.
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Modello TT 2112 (in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione).
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Versamento di 9,00 euro sul cc 9001 e di 29,24 euro sul cc 4028 (bollettini prestampati in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione).
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Un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada, attestante il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria A.
Importi, bollettini e modalità di pagamento sono diversi per le regioni a statuto speciale Sicilia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Sempre relativamente ai maggiorenni, coloro che, titolari di patente di guida A, B o superiore, hanno avuto la patente sospesa per aver superato i limiti di velocità di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore.
La sanzione per chi guida un ciclomotore senza patentino va da 542 a 2.168 euro, più il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.
Aggiornato a luglio 2010 - In collaborazione con:
