Patente

La patente è il documento che consente di poter guidare un veicolo a motore sulle strade pubbliche.
è rilasciata dalla motorizzazione civile della provincia di residenza dopo il superamento di un esame di teoria e di una prova pratica.
Ma solo alle persone in possesso dei requisiti fisici e morali previsti dalla legge. 

L'esame della patente

Sono abilitati a effettuare la visita medica di idoneità alla guida:
  • I medici dipendenti delle ASL e i medici di base del distretto sanitario
  • I medici appartenenti ai ruoli del Ministero della Salute
  • Gli ispettori medici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • I medici appartenenti al ruolo sanitario della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie dello Stato
  • I medici militari in servizio permanente effettivo
Per ottenere la patente B (quella necessaria per le autovetture) sono necessarie due prove, una teorica e una pratica.
Per sostenere l'esame è possibile rivolgersi a un'autoscuola, muniti del certificato medico di idoneità in bollo rilasciato da non più di 6 mesi e con fototessera.
Penserà poi la scuola, previo pagamento, a portare avanti la pratica sino allo svolgimento dell'esame e conseguimento della patente.

I cittadini extracomunitari devono esibire anche il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità.

Chi sostiene l'esame da privatista, ossia senza appoggiarsi a un'autoscuola, per prenotare la prova di teoria deve consegnare anche:
  • Un modulo di iscrizione debitamente compilato
  • Le ricevute di un versamento di 14,62 euro sul c/c postale n. 4028 e di 15 euro sul conto n. 9001, entrambi intestati a Dipartimento trasporti terrestri, Roma
  • 2 fototessere
Superata la prova di teoria, per accedere alla prova pratica, è necessario effettuare un ulteriore versamento di 14,62 euro sul c/c postale n. 4028 intestato a Dipartimento trasporti terrestri, Roma, quale pagamento dell'imposta di bollo sulla patente.

È possibile sostenere gli esami in qualunque ufficio provinciale del Dtt, anche diverso da quello di residenza. E' però obbligatorio sostenere entrambe le prove presso lo stesso ufficio. L'obbligo di sostenere l'esame di guida su un'auto dotata di doppi comandi vale anche per i privatisti.
Chi è già titolare della patente A, può conseguire la patente B senza sostenere di nuovo l'esame di teoria, ma solo l'esame di guida.

Come fare per...

Tutto quello che devi sapere per "gestire" la tua patente.
La validità della patente B dipende dall'età del titolare e dura 10 anni fino ai 50 anni, 5 anni dopo i 50 anni e fino ai 70 anni, 3 anni dopo i 70 anni.  In ogni caso la data di scadenza è riportata sul documento. Per procedere al rinnovo è necessario:
  • Effettuare il versamento di 9,00 euro sul c/c postale n. 9001 intestato a Dipartimento trasporti terrestri, Roma
  • Richiedere una visita medica di idoneità presso uno dei centri abilitati, portando la ricevuta del versamento di 9 euro, una marca da bollo di 14,62 euro e una fototessera
Una volta superata la visita, l'autorità sanitaria che ha effettuato l'esame invia la documentazione al Dtt, che successivamente spedisce a domicilio un tagliando adesivo riportante la nuova data di scadenza da applicare alla patente di guida. 
In attesa di ricevere il tagliando non è possibile guidare all'estero, ma solo in Italia avendo con sé l'attestazione del centro presso cui si è sostenuta la visita medica. Chi risiede in un paese straniero da più di 6 mesi, può rinnovare la patente rivolgendosi ai medici fiduciari di ambasciate e consolati italiani.
Chi cambia residenza deve obbligatoriamente aggiornare i dati sulla patente. Per farlo basta compilare l'apposito modulo in distribuzione negli uffici del Comune di residenza. Ricevuta la comunicazione dal Comune, il Dtt registrerà la variazione e invierà a domicilio un tagliando adesivo con i nuovi dati, da applicare sulla patente.
Dal 2001 la procedura per ottenere il duplicato della patente smarrita, rubata o distrutta, è stata semplificata.
Nella maggior parte dei casi, infatti, la richiesta può essere fatta direttamente presso gli uffici di pubblica sicurezza (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) quando ci si reca per denunciare il furto, lo smarrimento o la distruzione della patente. Per avviare la pratica di duplicazione e ottenere un certificato provvisorio di guida, occorre presentarsi muniti di un documento di identità valido e 2 foto recenti formato tessera.
Il permesso provvisorio di guida, rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza presso cui si sporge denuncia, ha una validità di novanta giorni e serve per circolare in attesa del ricevimento del duplicato della patente. Il permesso è valido solo in Italia.
Entro 45 giorni dalla denuncia il duplicato viene recapitato per posta, con un costo di 7,80 euro da pagare direttamente al postino.

La patente eventualmente ritrovata dopo aver effettuato una denuncia per furto o smarrimento deve essere distrutta.
In alcuni casi, per esempio con patenti molto vecchie, non è possibile per l'autorità di pubblica sicurezza verificare per via telematica i dati necessari alla richiesta del duplicato.
In questi casi occorre rivolgersi agli uffici del Dtt seguendo l'iter tradizionale e presentando quindi:
  • L'apposito modulo di richiesta
  • La ricevuta di versamento di 9,00 euro sul c/c postale n. 9001, intestato a Dipartimento trasporti terrestri, Roma
  • 2 foto recenti formato tessera
  • Il permesso provvisorio di guida rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza presso è stata fatta denuncia
  • Per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità  (da esibire in visione)
Il Codice della Strada (art. 116 e 126), stabilisce varie sanzioni corrispondenti ai diversi casi di guida senza patente:
  • La guida senza aver conseguito la patente, o dopo che questa è stata revocata o non è stata rinnovata per mancanza dei requisiti è un reato punito con un'ammenda compresa tra 2.257 e 9.032 euro (ma la ripetizione del reato in un biennio è punita con l'arresto fino a un anno) e con il fermo amministrativo del veicolo (confisca in caso di reiterazione).
  • Per chi consente la guida del proprio veicolo a una persona che non abbia la patente è prevista una multa di 389 euro.
  • Per chi guida con patente scaduta: una multa di 155 euro e il ritiro della patente stessa.
  • Per chi, pur avendo la patente, guida senza avere con sé il documento: una multa di 38 euro. E' necessario però presentarsi alle autorità che hanno accertato l'infrazione per dimostrare di essere in possesso del documento.

La patente a punti

La patente a punti è un particolare meccanismo sanzionatorio in vigore dal 30 giugno 2003, che mira a scoraggiare gli automobilisti dal commettere infrazioni stradali.
  • Ad ogni conducente, al rilascio della patente, vengono assegnati 20 punti.
  • Per ogni infrazione commessa il conducente perde dei punti (da 1 a 10 a seconda della gravità dell'infrazione). Viceversa, con una condotta di guida virtuosa o la frequentazione di appositi corsi 'di recupero', il conducente può aumentare il proprio saldo punti.
  • Esauriti i 20 punti disponibili, il conducente deve ripetere gli esami della patente, sia quello di teoria che quello di guida. L'esame deve essere sostenuto entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Durante questo periodo è comunque possibile circolare.
  • I punti vengono sottratti dalla patente in base a una tabella delle penalità, che assegna a ogni violazione del Codice della Strada un punteggio variabile da 1 a 10 in base alla gravità della violazione stessa
  • Se si commettono più violazioni contemporaneamente, i punti detratti dalla patente sono dati dalla somma dei punteggi delle singole violazioni, sino a un massimo di 15 punti
  • A partire dal 1° ottobre 2003, i neopatentati, per ogni violazione commessa, perdono il doppio dei punti per i primi 3 anni dal rilascio
  • I punti persi sono indicati nel verbale di contestazione consegnato al conducente. La decurtazione viene formalizzata con una comunicazione ufficiale spedita a domicilio
  • E' possibile recuperare i punti persi frequentando degli appositi corsi istituiti presso le Autoscuole o altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
  • Il conducente che per 2 anni consecutivi non commette infrazioni che comportino la sottrazione di punti:
    • torna automaticamente a 20 punti nel caso in cui ne abbia meno di 20
    • ottiene due punti "omaggio" se ne ha almeno 20 (fino a un massimo di 30 punti).
Per verificare il saldo punti sulla patente di guida è possibile:
  • Utilizzare il portale dell'automobilista messo a disposizione dal Ministero dei Trasporti, registrandosi al sito e accedendo all'apposita sezione
  • Telefonare al numero 848.782.782 (la telefonata è possibile solo da telefono fisso, al costo di una chiamata urbana)
Comunicare l'effettiva responsabilità dell'infrazione
Il proprietario di un veicolo a cui viene notificata una violazione senza identificazione del conducente, è tenuto a comunicare i dati della persona responsabile dell'infrazione agli organi di polizia competenti. In caso di rifiuto non gli vengono sottratti punti dalla patente, ma è soggetto a una sanzione di 263 euro. E' possibile giustificare la propria impossibilità a conoscere e quindi comunicare i dati del conducente solo sulla base di motivazioni giustificate e documentate.



Aggiornato a luglio 2010 - In collaborazione con:
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