Bollino blu

Il controllo annuale dei gas di scarico, conosciuto come bollino blu, per moto e motorini è prescritto per ora solamente nelle città di Roma (dal 2004) e Napoli (dal 2007). In futuro potrebbe essere istituito anche in altre città, ma non ci sono previsioni sulle tempistiche.
ll Bollino Blu attesta dunque che il veicolo (motociclo o ciclomotore) ha superato il controllo dei gas di scarico, e che quindi è in regola con le normative sulle emissioni inquinanti.
La certificazione si compone di:

  • Un tagliando, che riporta la data della verifica e che deve essere conservato insieme ai documenti ed esibito in caso di controllo.
  • Il certificato dove sono riportati i valori delle emissioni registrate, che deve essere conservato -anche questo- insieme ai documenti ed esibito in caso di controllo.

Chi deve avere il Bollino Blu

Il Bollino Blu è necessario nelle città di Roma e Napoli, ma con modalità differenti. A Napoli va fatto dopo 4 anni dall'immatricolazione, mentre a Roma va fatto già un anno dopo l'acquisto del veicolo nuovo.
 

Chi è esente dal Bollino Blu

Non sono obbligati ad avere il Bollino Blu:

  • I veicoli d'epoca e d'interesse storico iscritti a registri individuati dall'art. 60 del Codice della Strada (art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285).
  • I veicoli con emissione di gas nulla (es. veicoli a trazione elettrica).
  • I veicoli delle Forze Armate ed altri veicoli con targa non civile.

Quando si deve fare

Con le modalità differenti in funzione della città, cui abbiamo già accennato, il bollino va ripetuto con cadenza annuale. Il costo va dai 7,75 euro di Roma ai 14 di Napoli. Nel caso in cui si effettui il bollino in concomitanza con la revisione biennale, il costo scende a 3 euro nella Capitale e a 4 nel capoluogo partenopeo.
 

Dove si può fare e cosa viene controllato

Il Bollino Blu può essere fatto presso le officine abilitate e autorizzate dall'amministrazione comunale di residenza o da altre amministrazioni comunali nell'ambito di provvedimenti analoghi. Le officine sono tenute a conservare una copia delle certificazioni rilasciate: in caso di perdita o di deterioramento della certificazione è possibile chiedere all'officina che ha effettuato il controllo il rilascio di un duplicato dietro presentazione della relativa denuncia.
 

Dipendono dalla classe d'omologazione del veicolo e dalla tipologia di motore.
  • Ciclomotori e motocicli immatricolati prima del 1°/1/91 – misurazione della CO2 a 40 Km/h (+/- 3 Km/h). Il valore deve risultare = 6% del volume totale di gas emesso.
  • Ciclomotori e motocicli 2T Euro 0 - misurazione della CO2 a 40 Km/h (+/- 3 Km/h). Il valore deve risultare = 7% del volume totale di gas emesso.
  • Ciclomotori e motocicli 4T Euro 0 - misurazione della CO2 a 40 Km/h (+/- 3 Km/h). Il valore deve risultare = 10% del volume totale di gas emesso.
  • Ciclomotori e motocicli 2T e 4T, Euro 1 e successive – misurazione del CO con motore al minimo. Il valore deve risultare = 4,5% del volume totale di gas emesso.
  • Quadricicli con motore diesel - Il limite è quello indicato sulla targhetta applicata sul veicolo in conformità alla direttiva 76/306/CEE, regolamento ECE/ONU n° 24; lo stesso dato può essere rilevato sui prospetti di omologazione secondo il DGM 405. Qualora il dato non sia disponibile si applicano i limiti seguenti: motore aspirato K 2,5, motore sovralimentato K 3,0.
Nel caso questi valori superino i limiti previsti dalla legge, occorre eseguire la necessaria manutenzione e ripetere il controllo.

Sanzioni

Chi circola senza il Bollino Blu rischia una multa da 78 a 311 euro, secondo quanto previsto dall'art. 7 c. 13 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada). Il veicolo sprovvisto di Bollino Blu non è invece sanzionabile quando è fermo.




Aggiornato a luglio 2010 - In collaborazione con:
dueruote